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Statuto - Opera Pia Maurocordato Skip to main content

Consiglio di Amministrazione e Statuto

Consiglio di Amministrazione

In carica dal 12 Ottobre 2022

Presidente Sig. Criveller Sergio (nominato da Diocesi di Treviso)
Vice Presidente Sig. Giuseppe Canova (nominato da Provincia di Treviso)
Consigliere Sig. Antonio Battilana (nominato da Diocesi di Treviso)
Consigliere Sig. Savio Ermanno (nominato da Diocesi di Treviso)
Consigliere Sig. William Lombardo (nominato da Comune di Treviso)
Consigliere Sig.ra Amata Antonina (nominato da Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso)

Statuto

Preambolo

L’Opera Pia “ANNA MARIA E ALESSANDRO ANTONIADI MAUROCORDATO” trae origine dal testamento del principe Alessandro Antoniadi Maurocordato, datato 3 maggio 1942 e dalle disposizioni filantropiche in esso contenute a favore dei minori bisognosi ed abbandonati, anche al fine di provvedere al loro avviamento agli studi o al lavoro in adempimento degli auspici della sua consorte, la trevigiana principessa Anna Maria Biron.

L’Opera Pia è stata eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 1950, n. 429, qualificandosi come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB). Con successivo decreto della Giunta regionale del Veneto dell’8 agosto 2017, n. 286, l’Opera Pia è stata depubblicizzata ed iscritta, quale fondazione, al n. 930 del Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato.

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 17 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, in seguito anche CTS) l’Opera Pia adotta il presente Statuto al fine di assumere la denominazione e la qualifica di “Ente filantropico” e di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 1 – Denominazione, natura, sede e durata

1. La Fondazione assume la denominazione di “ENTE FILANTROPICO ANNA MARIA E ALESSANDRO ANTONIADI MAUROCORDATO”. Solo a seguito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 11, 45 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico le locuzioni “Ente filantropico”, “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”.

2. Essa prosegue, senza soluzione di continuità, nel perseguimento degli scopi ideali e nello svolgimento delle attività dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, poi fondazione di diritto privato, “Opera Pia Anna Maria ed Alessandro Antonia di Maurocordato”.

3. La Fondazione è retta dal presente Statuto e si organizza ed opera nel pieno rispetto degli articoli 37, 38 e 39, nonché delle ulteriori norme di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, del codice civile e della normativa in materia.

4. La Fondazione ha sede legale in Treviso (TV), Borgo Mazzini, n. 52 e può istituire altre sedi operative su tutto il territorio italiano come all’estero; l’istituzione o la soppressione di sedi operative della Fondazione non richiedono la modifica del presente Statuto.

5. La Fondazione può adottare un logo o marchio che può anche essere registrato a norma di legge, in Italia o all’estero.

6. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo

1. La Fondazione, intendendo esclusivamente perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di assistere e sostenere, mediante l’erogazione di denaro, beni o servizi, gli indigenti, i bisognosi e le persone svantaggiate della Regione Veneto, con prioritaria attenzione alle esigenze dei minori o delle loro famiglie prive di mezzi materiali per provvedere ad essi.2. Essa non ha scopo di lucro e non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, lavoratori, collaboratori e volontari, nemmeno in caso di estinzione dell’ente.

Articolo 3 – Attività

1. Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 lett. u), svolge in via esclusiva o principale attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2. Essa, in particolare:

a. eroga denaro e beni a sostegno di progetti, attività, interventi e servizi sociali, sanitari, socio-sanitari, di educazione, istruzione e formazione, culturali e artistici d’interesse sociale, di alloggio sociale, di cooperazione allo sviluppo e di accoglienza umanitaria di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), b), c), d), n), q) ed r), del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, promossi, organizzati e gestiti da enti ecclesiastici e religiosi, da enti del Terzo Settore e da altri enti pubblici o privati senza scopo di lucro che operano nella Regione Veneto;

b. eroga borse di studio e contributi in denaro a studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi economici sufficienti per conseguire i differenti gradi degli studi, che risiedono nel territorio della Regione Veneto o che frequentano istituti scolastici o centri professionali che si trovano sul medesimo territorio;

c. eroga contributi in denaro e cede gratuitamente alimenti e prodotti di prima necessità a persone o nuclei familiari svantaggiati in ragione di particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali.

3. Nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall’art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 maggio 2021, n. 107, la Fondazione svolge in via secondaria ogni altra attività strumentale alle attività d’interesse generale di cui al comma precedente ed utile al perseguimento del proprio scopo. Nei limiti qui indicati l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

4. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, ritenute necessarie od opportune per il conseguimento dei propri scopi.

Articolo 4 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito:

a. dal fondo di dotazione iniziale, conferito dal Fondatore in sede di costituzione dell’Ente, e dai beni mobili, immobili, crediti, diritti e denaro acquisiti nel corso della vita dell’Ente e sino all’assunzione della qualità di Ente filantropico;

b. dai beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e destinati ad incremento del patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione o per esplicita volontà di chi li ha donati;

c. dai contributi di qualsiasi genere destinati ad incremento del patrimonio;

d. dagli avanzi di gestione non utilizzati e destinati ad incremento del patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione.2. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da:

a. rendite e proventi ricavati dal proprio patrimonio;

b. avanzi di gestione dei precedenti esercizi non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;

c. contributi di persone fisiche ed enti, pubblici o privati;

d. erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari che non siano espressamente destinati a

incremento del patrimonio; e. raccolte fondi promosse ed organizzate ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione.

3. La Fondazione impiega gli utili, gli avanzi di gestione, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3 del presente Statuto.

Art. 5 – Criteri di gestione e di erogazione

Ai fini di cui all’art. 38, comma 2 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

1. nella gestione del proprio patrimonio, nella raccolta di fondi e risorse, nella destinazione e nell’erogazione di denaro, beni o servizi la Fondazione opera nel rigoroso rispetto dei principi di legalità, efficacia, efficienza, trasparenza nei confronti dei terzi, correttezza, prudente gestione ed economicità;

2. la Fondazione non opera distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, di opinioni politiche tra i destinatari e i beneficiari delle proprie erogazioni ed attività;

3. Con cadenza annuale, contestualmente all’approvazione del bilancio previsionale, il Consiglio di Amministrazione approva un “Programma annuale” con cui si individuano i criteri di erogazione preferenziali e/o le aree di intervento prioritario della Fondazione per l’anno successivo; a tale Programma è data adeguata pubblicità, anche mediante il sito internet dell’ente.

4. l’erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di progetti, attività, interventi e iniziative di altri enti può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione solo a fronte della presentazione di una richiesta in forma scritta; a seguito dell’erogazione l’ente beneficiario è tenuto a rendicontare per iscritto l’impiego effettivo del denaro, dei beni e dei servizi di cui è stato destinatario, nei termini e con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 – Lavoratori e volontari

1. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di lavoratori, subordinati o autonomi, come di volontari, intendendosi con quest’ultimi tutti coloro che mettono a disposizione dell’Ente il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo, gratuito; i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione ed iscritti in apposito registro.

2. Il trattamento economico dei lavoratori è stabilito dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti e dei parametri di cui all’art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; in ogni caso non potranno essere corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni e compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi.3. L’attività dei volontari è coperta da idonea polizza assicurativa ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

4. L’attività di volontariato non può essere retribuita e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con la Fondazione.

5. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata in favore della Fondazione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 7 – Organi della Fondazione e compensi

1. Sono organi della Fondazione:

a. il Consiglio di Amministrazione;

b. il Presidente;

c. l’Organo di controllo.

2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, modificare e revocare compensi, indennità e gettoni di presenza in favore dei titolari di cariche in seno alla Fondazione nei limiti di quanto previsto dall’art. 8, comma 3) del D.Lgs. n. 117/2017.

3. La somma dei compensi, delle indennità, dei gettoni di presenza e delle retribuzioni comunque denominate attribuite ai membri del Consiglio di Amministrazione nel corso di ciascun esercizio non possono essere superiori al 5% dei redditi, delle entrate e dei ricavi complessivi della Fondazione nel medesimo periodo.

4. In ogni caso, ai titolari di cariche in seno alla Fondazione possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 6, comma 5 del presente Statuto.

Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri, così nominati:

a. tre membri nominati dalla Diocesi di Treviso;

b. un membro nominato dal Comune di Treviso;

c. un membro nominato dalla Provincia di Treviso;

d. un membro nominato dall’Ufficio scolastico provinciale di Treviso.

2. Non può essere nominato nel Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla data della loro nomina; anche successivamente alla scadenza del loro mandato essi rimangono tuttavia in carica per l’ordinaria amministrazione sino a quando non vengono nominati i successori.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere immediatamente confermati, senza limite di mandati.

5. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono

a tre sedute consiliari consecutive decadono dalla loro carica.6. Agli enti che li hanno nominati spetta la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione qualora per qualunque causa vengano meno nel corso del mandato; il consigliere sostituito nel corso del mandato scade insieme con quelli in carica all’atto della sua nomina.

7. I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno vincoli di mandato nei confronti degli enti che li hanno nominati, né possono essere revocati da parte di questi ultimi.

Articolo 9 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; ad esso spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni:

a. definire e curare l’assetto amministrativo, gestionale e contabile della Fondazione;

b. assumere tutte le decisioni e impartire le direttive necessarie e opportune per la conservazione, la corretta e fruttuosa amministrazione e l’incremento del patrimonio della Fondazione;

c. accettare donazioni, eredità, legati e contributi pubblici o privati determinandone l’eventuale destinazione al patrimonio;

d. approvare il “Programma annuale” di cui all’art. 5, comma 3 del presente Statuto e verificare la rispondenza dei risultati dell’attività con i criteri di erogazione preferenziali e/o le aree di intervento prioritario previste nei programmi approvati;

e. stabilire i criteri e le modalità di selezione dei soggetti, delle attività, delle iniziative e dei progetti destinatari di contributi in denaro o in natura da parte della Fondazione nonché le modalità e i termini di rendicontazione di quanto viene erogato dalla stessa;

f. deliberare l’erogazione di denaro, beni e servizi a norma degli articoli 3 e 5 del presente Statuto;

g. deliberare lo svolgimento di attività diverse da quella di interesse generale di cui all’art. 3 comma 3 del presente Statuto;

h. approvare i bilanci preventivo, consuntivo e sociale della Fondazione a norma dell’art. 14 del presente Statuto;

i. adottare eventuali regolamenti sull’organizzazione interna e sulle attività della Fondazione;

j. eleggere e revocare il Presidente, tra i propri membri;

k. assumere e licenziare i dipendenti, assegnare loro le mansioni e conferire incarichi retribuiti di qualunque natura;

l. ammettere i volontari e coordinarne le attività;

m. deliberare sulla modifica del presente Statuto e sulla trasformazione, fusione, scissione ed estinzione della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, può delegare per iscritto al Presidente della Fondazione o ad uno degli altri consiglieri talune delle sue attribuzioni, determinando modalità e precisi limiti di esercizio della delega.

Articolo 10 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno per l’approvazione dei bilanci preventivo, consuntivo e sociale e ogniqualvolta il Presidente medesimo ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta almeno due consiglieri ovvero l’Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l’indicazione degli argomenti che si intende trattare.

2. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno cinque giorni prima dell’adunanza, riducibili aventiquattro ore in caso di urgenza, con ogni mezzo, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte dei destinatari; in ogni caso, sono validamente costituite le adunanze in cui siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti dell’Organo di controllo, se non presenti, dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione e siano informati sugli argomenti da trattare.

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione e delle medesime è redatto apposito verbale da colui che è incaricato dal Presidente di fungere da segretario.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

È tuttavia necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione per:

a. eleggere e revocare il Presidente;

b. attribuire o revocare deleghe;

c. modificare il presente Statuto e deliberare la trasformazione, la fusione, e la scissione

della Fondazione. Per le delibere riguardanti lo scioglimento dell’Ente e la conseguente devoluzione del patrimonio, è necessaria la maggioranza qualificata di almeno 5 componenti del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto stabilito dall’art. 15 del presente Statuto.

5. Alle adunanze del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, l’Organo di Controllo.

6. Per decisione del Presidente o previa richiesta scritta di almeno due consiglieri, le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza, videoconferenza o con altri strumenti elettronici o digitali, purché sia possibile verificare l’identità di colui che partecipa e vota e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 11 – Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri nominati dalla Diocesi di Treviso, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti del medesimo Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato consiliare in cui è stato eletto.

3. Il Presidente:

a. è il legale rappresentante della Fondazione;

b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c. dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;

d. ha facoltà di nominare professionisti per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.4. In caso di comprovate necessità e urgenza, il Presidente può adottare le determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole a ratifica nella prima adunanza successiva del medesimo Consiglio.

5. Con delibera assunta a maggioranza assoluta, il Consiglio di Amministrazione può revocare il Presidente e provvede alla sua sostituzione qualora venga meno nel corso del mandato; la cessazione, per qualunque causa, dalla carica di Presidente non comporta la decadenza anche da quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente della Fondazione, scelto dal Presidente stesso tra gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione al momento della sua elezione; il Vicepresidente resta in carica fino alla scadenza del mandato consiliare in cui è stato nominato, salve dimissioni o revoca dell’incarico da parte del Presidente.

Articolo 12 – Organo di Controllo e revisione legale dei conti

1. La Diocesi di Treviso nomina un Organo di Controllo monocratico, ai sensi dall’art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, scegliendolo tra coloro che sono iscritti al Registro dei revisori legali.

2. Per l’Organo di Controllo trovano applicazione le cause d’ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2399 del Codice Civile.

3. L’Organo di Controllo resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla data della sua nomina, e può essere immediatamente riconfermato, con il limite di due mandati; in ogni caso, l’Organo di Controllo rimane in carica sino a che non sia stato nominato un successore.

4. L’Organo di Controllo:

a. vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, in particolare per ciò che concerne l’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

b. vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio di amministrazione o anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili alla Fondazione;

c. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

d. attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida di cui all’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

5. L’Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

6. L’Organo di Controllo può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e negli altri casi in cui la legge lo preveda o se ne ravvisi la necessità l’Organo di Controllo viene incaricato dal Consiglio di Amministrazione anche della revisione legale dei conti con l’attribuzione di uno specifico compenso.

Articolo 13 – Esercizio finanziario e bilanci

1. L’esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale ed inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio previsionale, contenente le previsioni di ricavi e di costi attesi per l’anno successivo.

3. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo d’esercizio; tale bilancio è redatto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e degli schemi di stato patrimoniale e rendiconto gestionale adottati in attuazione del medesimo.

4. Entro i medesimi termini ed alle medesime condizioni di cui al comma precedente, qualora ne ricorrano le condizioni, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio sociale della Fondazione; tale bilancio è redatto a cura del Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 14, comma 1 e dell’art. 39 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché delle apposite Linee guida ministeriali.

5. Nel bilancio sociale la Fondazione indica l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso di ciascun esercizio e i beneficiari diversi dalle persone fisiche.

6. I bilanci d’esercizio e sociale, una volta approvati, sono depositati a norma di legge nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, pubblicati sul sito internet della Fondazione, e trasmessi alla Diocesi, al Comune, alla Provincia ed all’Ufficio scolastico territoriale di Treviso.

Articolo 14 – Libri della Fondazione

1. Oltre alle scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali la Fondazione tiene:

a) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo.

2. Il libro indicato alla lettera a) è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta. Il libro di cui alla lettera b) è tenuto a cura dell’Organo di Controllo.

Articolo 15 – Scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento della Fondazione per qualunque causa e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione, con delibera da adottarsi con la maggioranza di cui all’art. 10 camma 4 del presente Statuto, e sentito il parere dell’Organo di Controllo.

2. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio stesso tra quelli con sede nel territorio della Regione Veneto e che operano in favore dei minori nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza, secondo le disposizioni stabilite nella delibera di scioglimento adottata dal Consiglio di Amministrazione.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 9 del CTS

Articolo 16 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice civile, in quanto compatibili.